Statuto
Articolo 1 – Costituzione
1. È costituita l’associazione di promozione sociale denominata “Società Italiana di Neuroetica e Filosofia delle Neuroscienze – APS”, abbreviabile in “SINe-APS”, qui di seguito detta “Associazione”.
2. L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli articoli 35 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento, senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti o attività associative.
Articolo 2 – Sede
1. L’Associazione ha sede in Milano in via Andrea Doria n.17, (c.a.p. 20214).
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere, inoltre, istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.
Articolo 3 – Durata
1. L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 4 – Oggetto, finalità e attività
1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai princìpi della Costituzione italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti princìpi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura organizzativa ed elettività delle cariche sociali.
2. Scopi dell’Associazione sono:
a) la promozione e la diffusione della neuroetica e della filosofia delle neuroscienze;
b) la promozione e l’organizzazione di convegni, seminari e corsi su temi di neuroetica e filosofia delle neuroscienze, in Italia e all’estero, e di dibattiti disciplinari ed interdisciplinari;
c) la pubblicazione di periodici, bollettini e altre pubblicazioni, a diffusione nazionale ed internazionale su temi di neuroetica e filosofia delle neuroscienze e su altri argomenti affini in ottica interdisciplinare, anche attraverso accordi con case editrici;
d) la cooperazione con altri enti e associazioni o società, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di obiettivi comuni nell’ambito della ricerca e del dibattito scientifico e pubblico sulla neuroetica e la filosofia delle neuroscienze nonché su temi affini in chiave multidisciplinare;
e) lo stimolo alla ricerca nel campo della neuroetica e della filosofia delle neuroscienze, anche attraverso l’organizzazione di premi e borse di studio.
3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, conformemente agli scopi sopraindicati, l’Associazione svolge, a favore di associati, loro familiari e terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) formazione universitaria e post-universitaria;
c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale.
4. Per perseguire i propri scopi sociali e svolgere le sopraindicate attività di interesse associativo, l’Associazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) realizzare attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità;
b) organizzare iniziative culturali, di divulgazione, sensibilizzazione, quali convegni, mostre, seminari, assemblee, manifestazioni, anche in collaborazione con altre associazioni, comitati, enti pubblici e privati;
c) produrre e distribuire materiale culturale, scientifico e didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
d) promuovere e finanziare studi e ricerche;
e) organizzare eventi scientifici e culturali mediante le proprie piattaforme software, realizzare app e siti internet per la diffusione degli scopi sociali e/o eventi di interesse generale;
f) favorire la collaborazione fra docenti e ricercatori universitari e studiosi e cultori di neuroetica e di filosofia delle neuroscienze, ovvero di settori disciplinari interessati dagli sviluppi, teorici e applicativi, delle neuroscienze;
g) promuovere e sostenere la didattica di tutte le discipline coinvolte nell’ambito della neuroetica e della filosofia delle neuroscienze nella scuola universitaria, pre-universitaria e post-universitaria, e in ogni altra sede opportuna;
h) favorire la comunicazione scientifica promuovendo e sostenendo varie forme di collaborazione tra le molteplici istituzioni, nazionali ed internazionali operanti nel campo della neuroetica e filosofia delle neuroscienze e delle etiche speciali e più in generale nell’ambito filosofico e scientifico;
i) favorire la crescita culturale degli associati e, in generale, del pubblico, anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, Università, scuole e altre istituzioni pubbliche e private;
j) proporsi come interlocutore del Ministero dell’Istruzione, del Ministero dell’Università e della Ricerca, e di altri organi ed enti pubblici competenti per sostenere la difesa e la valorizzazione delle funzioni e degli interessi dei docenti, dei ricercatori e degli studiosi di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare della neuroetica e della filosofia delle neuroscienze;
k) realizzare o contribuire a eventi di promozione sociale, co-progettazione di servizi, spazi educativi e di aggregazione, rivolti a tutti gli iscritti all’Associazione e all’intera collettività.
5. L’Associazione può, inoltre, svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa di riferimento e previa individuazione con apposita delibera dell’Assemblea.
6. L’attività degli Associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’Assemblea dei soci. In casi di particolare necessità, l’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati e avvalendosi delle prestazioni dei volontari associati.
7. Gli interventi sociali sono rivolti a tutti gli iscritti all’Associazione e all’intera collettività attraverso.
8. Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l’Associazione si avvale, in particolare, della collaborazione degli Enti Locali, delle Università ed Accademie, nonché di altri enti, pubblici o privati anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e contratti.
9. Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, l’Associazione si dota di tutti gli strumenti tecnici e amministrativi utili a raggiungere i propri fini e può compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare che riterrà utile per il raggiungimento dello scopo sociale.
10. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Articolo 5 – Associati
1. All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente, che intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze, e che abbiano contribuito alla ricerca nel campo della neuroetica, delle neuroscienze o della filosofia nei loro reciproci rapporti.
Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario, la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e quanti altri, su domanda scritta, sono ammessi dal Consiglio Direttivo e versano la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
Articolo 6 – Diritti e doveri degli associati
1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere, in qualsiasi momento, dall’Associazione mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dal Codice del Terzo Settore, dalle leggi e dallo Statuto; di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente; di partecipare all’Assemblea e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto, in proprio e per delega, per eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamenti, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 7 – Perdita della qualità di associato
1. La qualità di associato si perde per:
a) decesso: il decesso deve essere comunicato all’Associazione dagli eredi dell’associato;
b) dimissioni: ogni associato può, in qualsiasi momento, recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo del pagamento della quota associativa per l’anno in corso al momento del recesso;
c) decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal primo sollecito successivo alla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa;
d) esclusione: la qualità di associato si perde nel caso in cui la persona: compia atti in violazione dello Statuto, dei Regolamenti o delle delibere approvate dagli organi associativi; tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione; intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato o notificato per iscritto in via telematica. L’interessato ha facoltà di ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
Articolo 8 – Organi dell’Associazione
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vice Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere.
2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.
Articolo 9 – Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati
1. L’Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto.
Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati.
Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
Ciascuna delega è valida esclusivamente per l’adunanza per la quale è stata conferita.
4. In particolare l’Assemblea ha il compito di:
a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e l’eventuale Organo di controllo;
e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
f) deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione;
g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato;
h) deliberare sull’approvazione e le modifiche del Regolamento dell’Associazione,
i) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
k) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo sottopone ad essa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
Articolo 10 – Convocazione dell’Assemblea degli Associati
1. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
L’Assemblea deve essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati e, in tal caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo posta elettronica con avviso automatico di ricevimento all’indirizzo fornito dall’associato all’atto dell’iscrizione all’Associazione, ovvero con altro mezzo idoneo che assicuri la certezza dell’avvenuto recapito della comunicazione entro il predetto termine.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Articolo 11 – Validità dell’Assemblea
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l’Assemblea elegge il suo presidente.
Le funzioni di segretario per la durata dell’Assemblea sono svolte dal Segretario dell’Associazione o, in mancanza, da uno dei presenti alla riunione, scelto direttamente dal presidente dell’Assemblea.
2. Spetta al presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
3. In prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita quando sia presente, o rappresentata per delega, almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti espressi, salvo che il Codice del Terzo Settore, la legge o lo Statuto preveda maggioranze speciali. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
Il verbale riporta, altresì, l’illustrazione degli argomenti trattati durante la riunione.
Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
6. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga, in tutto o in parte, per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Articolo 12 – Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
2. Il Consiglio è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall’Assemblea fra gli associati.
Il Consiglio Direttivo può, nella sua prima riunione, integrare la propria composizione cooptando, fra gli associati, sino ad un massimo di un terzo di ulteriori membri.
Fa, altresì, parte del Consiglio Direttivo, quale ulteriore componente, di diritto e salvo rinunzia, il Presidente uscente dell’Associazione.
La determinazione del numero effettivo dei componenti del Consiglio Direttivo, entro i limiti statutari, e le modalità con le quali devono tenersi le candidature e le votazioni per la sua elezione sono stabilite dal Regolamento dell’Associazione.
3. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due mandati consecutivi.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente dell’Associazione e il Vice Presidente dell’Associazione.
5. Il Consiglio assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo tra i propri membri.
6. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
Articolo 13 – Convocazione e validità del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e comunque almeno una volta per ogni esercizio al fine di deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione in forma scritta, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, anche mediante posta elettronica all’indirizzo fornito dai componenti del Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo a più breve termine, purché decorrano almeno due giorni fra l’invio dell’avviso di convocazione e la riunione.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell’Associazione, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente dell’Associazione, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.
4. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
5. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
Il verbale riporta, altresì, l’illustrazione degli argomenti trattati durante la riunione.
Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
7. È ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Articolo 14 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
a) eleggere il Presidente dell’Associazione e il Vice Presidente dell’Associazione;
b) assegnare, tra i suoi componenti, gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
c) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) deliberare l’ammontare della quota associativa annuale;
f) convocare adunanze dell’Associazione;
g) indire i convegni o i seminari annuali dell’Associazione;
h) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
i) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
j) decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
k) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 36 del Codice del Terzo Settore;
l) deliberare il conferimento di onorificenze ad associati, o a terzi non associati, che abbiano dato lustro, con le loro attività e ricerche, alle discipline della neuroetica o della filosofia delle neuroscienze. Nel caso in cui tali onorificenze siano conferite a terzi non associati, ciò non comporta l’iscrizione all’Associazione;
m) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;
n) qualora lo ritenga opportuno, redigere e proporre all’Assemblea, i Regolamenti dell’Associazione;
o) qualora lo ritenga opportuno, sottoporre all’Assemblea le modifiche del presente Statuto.
Articolo 15 – Il Presidente dell’Associazione
1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
5. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata del Tesoriere.
6. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
7. In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso, per convalida, nella prima riunione successiva.
8. Il Vice Presidente dell’Associazione sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
Articolo 16 – Il Segretario ed il Tesoriere
1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
a) redigere i verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) aggiornare il libro soci e il registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere compete:
a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
b) predisporre il bilancio dell’Associazione.
4. La carica di Segretario e di Tesoriere può essere ricoperta dalla medesima persona.
Articolo 17 – Revisione legale dei conti
1. Nei casi previsti dall’art. 31 del Codice del Terzo Settore, l’Associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Articolo 18 – Collegio dei Revisori
1. Nei casi previsti dall’art. 30 del del Codice del Terzo Settore è nominato un Organo di controllo.
I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Articolo 19 – Libri sociali
1. L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
a) libro degli associati;
b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, individuati, se necessario, dall’Assemblea;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Articolo 20 – Risorse economiche
1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore, da:
a) quote associative e contributi degli associati;
b) erogazioni liberali di associati e terzi;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
g) rendite patrimoniali;
h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
i) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’articolo 6 del Codice del Terzo Settore.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 21 – Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Articolo 22 – Regolamenti interni
1. Qualora si renda necessario, l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo che le presenta un progetto redatto in articoli, adotta, e successivamente modifica, a maggioranza ordinaria, uno o più Regolamenti interni per la disciplina di ulteriori aspetti specifici dell’organizzazione e dell’attività dell’Associazione non previsti dallo Statuto.
2. I Regolamenti interni si conformano integralmente alle norme del presente Statuto, a pena di nullità.
3. I Regolamenti interni sono resi pubblici sul sito dell’Associazione.
Di essi può, comunque, prendere visione, ogni associato.
Articolo 23 – Revisioni statutarie
1. Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea può discutere e deliberare la revisione delle disposizioni del presente Statuto, in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e dalla legge.
2. Le revisioni dello Statuto sono adottate con la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.
Articolo 24 – Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione
1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore allorquando istituito.
Articolo 25 – Disposizioni generali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del Codice Civile.