Statuto della Società Italiana di Neuroetica
e Filosofia delle Neuroscienze
I - Costituzione e scopi
1) Costituzione.
è costituita una associazione culturale senza scopi di lucro, denominata "Società Italiana di Neuroetica e Filosofia delle Neuroscienze" - per brevità "SINE".
2) Compiti e finalità.
La SINE favorisce la promozione e la diffusione della neuroetica, tra l'altro attraverso: l'organizzazione e la promozione di convegni, seminari e corsi su temi di neuroetica e filosofia delle neuroscienze, in Italia e all'estero; il patrocinio e la cura di periodici e di altre pubblicazioni, anche attraverso accordi con case editrici; lo stimolo alla ricerca, anche attraverso l'organizzazione di premi e borse di studio; l'organizzazione della partecipazione italiana a iniziative internazionali.
3) Patrimonio.
Il patrimonio di gestione della SINE è costituito dalle quote di iscrizione degli associati; il patrimonio di dotazione è dato dalle elargizioni, delle donazioni e dai lasciti in suo favore per gli scopi di cui all'art. 2, dai contributi di enti pubblici e privati e dai proventi derivanti da pubblicazioni e servizi comunque forniti a terzi. La SINE agisce senza fini di lucro e persegue scopi che non sono in prima istanza specificamente economici. Eventuali ricavati possono essere impiegati solo per gli scopi statutari. I soci della società non hanno alcuna partecipazione agli utili e nella loro qualità di soci non ricevono nessun altro sussidio per mezzo della società. Essi comunque non vanteranno alcun diritto sul patrimonio della società.
4) Sede e durata.
La SINE ha sede a Milano. La durata dell'associazione è illimitata.
II - Associati
5) Soci
I Soci si classificano in: fondatori, ordinari e onorari.
L'appartenenza alla SINE non esclude in alcun modo l'appartenenza ad altre associazioni o società scientifiche. Tutti coloro - persone fisiche, persone giuridiche, altri enti di qualsiasi tipo e natura - che siano disposti a promuovere le finalità della SINE di cui al titolo I, art. 2 possono diventare soci ordinari della SINE. I soci persone giuridiche o altri enti sono tenuti ad indicare all'Associazione la persona che li rappresenta e le eventuali modificazioni riguardo a detto rappresentante. Rivestono la qualifica di soci fondatori coloro che danno avvio legale alla SINE.
Con deliberazione dell'Assemblea, a coloro che si siano resi particolarmente benemeriti nei confronti della neuroetica può essere conferito il titolo di socio onorario. I soci onorari possono partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto.
6) Ammissione dei soci.
Per essere ammessi quali soci ordinari della SINE occorre farne domanda al Presidente dell'associazione. La domanda viene esaminata dal Consiglio Direttivo e viene accolta o respinta a maggioranza dal Consiglio stesso, in base ai seguenti requisiti: aver contribuito alla ricerca nel campo della neuroetica, delle neuroscienze o della filosofia nei loro reciproci rapporti.
7) Cessazione.
L'appartenenza alla SINE viene meno o in seguito a decesso o cessazione (per le persone giuridiche e gli altri enti), o per recesso, oppure con l'esclusione. Il recesso deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo. Un socio può essere escluso per decisione dei 4/5 dei membri del Consiglio Direttivo quando contravvenga in maniera grave alle disposizioni dello Statuto, o quando tenga un comportamento professionale che pregiudichi il buon nome della SINE. La decisione del Consiglio Direttivo è sospesa su richiesta dell'interessato da presentarsi entro quattro settimane dalla notifica, fino alla decisione definitiva dell'Assemblea, che può annullare l' esclusione a maggioranza. Se tale richiesta viene presentata, l'appartenenza continua a sussistere fino alla deliberazione dell'assemblea suddetta.
III - Organi
8) Organi dell'associazione.
Sono organi della SINE - l'Assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente e il Vicepresidente; - il Tesoriere; - il Revisore dei Conti.
9) Assemblea dei soci.
L'Assemblea è formata da tutti i soci fondatori e ordinari, tutti con egual diritto di voto. Tali soci possono farsi rappresentare in assemblea da un altro socio avente diritto mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ogni socio. Ciascuna delega è valida esclusivamente per l'adunanza per la quale è stata conferita. L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, dal Presidente almeno una volta all'anno e comunque quando questi lo ritenga necessario. La convocazione dell'Assemblea può inoltre essere richiesta dai 3/5 dei suoi aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, l'assemblea è convocata dal Presidente entro tre mesi dalla comunicazione scritta della richiesta da parte dei soci richiedenti. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione tanto in prima quanto in seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno, e l'ordine del giorno. L'avviso deve essere comunicato a tutti i soci almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati. L'Assemblea in prima convocazione è valida quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione a maggioranza dei voti espressi, salvo sui punti in cui sia data esplicita indicazione diversa dallo Statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della società o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. Nel caso che anche quest'ultimo sia impedito, l'assemblea elegge il suo Presidente. Il Presidente designa uno dei soci presenti a svolgere funzioni di segretario per la durata dell'assemblea. Dell'Assemblea dei soci deve essere compilato un verbale. Il verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario. Il verbale deve essere tenuto a disposizione dei soci e inviato (entro 2 settimane) ai soci che ne facciano richiesta. I soci onorari possono partecipare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto.
10) Compiti dell'Assemblea.
Sono compiti dell'Assemblea: a) l'emanazione delle direttive generali sull'attività della SINE; b) l'approvazione della relazione sull'attività, del rendiconto annuale della gestione e del bilancio preventivo; c) l'elezione a scrutinio segreto del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti; d) le modifiche di statuto, per le quali è richiesta la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; e) lo scioglimento della società, per la quale è richiesta la maggioranza dei 3/4 degli associati.
11) Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è costituito da tre a sette membri. è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Ciascun socio può esprimere non più di tre preferenze; risultano eletti nell'ordine i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. Elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Presidente, Vicepresidente, Tesoriere sono rieleggibili una sola volta consecutiva. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, che si può riunire anche tramite collegamenti "in remoto" con mezzi elettronici, sono valide con la metà più uno dei suoi membri, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
12) Consiglio Direttivo - Convocazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga utile, e comunque almeno due volte l'anno. Può essere convocato anche su iniziativa di due consiglieri. L'avviso della convocazione deve essere comunicato a tutti i membri almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati.
13) Consiglio Direttivo - Compiti.
Il Consiglio Direttivo assume i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali. Ha tutti i poteri di gestione ordinaria della SINE. In particolare esso: elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere; - promuove la costituzione di commissioni, di cui in seguito; - delibera ogni anno sulla misura delle quote sociali; presenta all'Assemblea il rendimento annuale della gestione; vigila sull'osservanza dello Statuto e decide sull'esclusione dei soci; programma le attività della Società in base ai suoi scopi statutari.
14) Le funzioni del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale della SINE. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento di questo e assume in tal caso anche la rappresentanza legale, con facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
Il Segretario tiene il libro dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, l'archivio, il libro dei Soci e i timbri dell'Associazione.
Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo, e particolarmente: tiene il Registro di Cassa, riscuote le entrate, esegue i pagamenti, predispone i bilanci annuali (consuntivo e preventivo), ha facoltà di gestire i conti correnti bancari e postali depositando la propria firma insieme a quella del Presidente ed, eventualmente, di uno o più delegati tra i membri del Consiglio Direttivo.
15) Commissioni.
Sia il Consiglio direttivo, sia l'assemblea dei soci possono istituire commissioni con compiti speciali. Possono partecipare ai lavori di queste commissioni anche dei non soci. Il presidente di una tale commissione deve essere socio per tutta la durata di attività della commissione. Sull'attività di queste commissioni viene presentato all'Assemblea dei soci un rapporto da parte del Presidente o, su suo incarico, da parte del Presidente in carica della commissione.
16) Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti, qualora nominato dall'Assemblea, ha la funzione del controllo della contabilità e della revisione dei conti. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.
IV - Scioglimento
17) La Associazione si scioglie per qualunque causa che renda impossibile il raggiungimento dello scopo e/o il prosieguo dell'attività.
L'Autorità Amministrativa accerta la causa di scioglimento e dichiara l'estinzione della persona giuridica.
L'Assemblea dei Soci, con apposita delibera a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli Associati nomina il Liquidatore, che avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio della Associazione a Enti avente scopi similari e/o a fini di pubblica utilità.
18) Per tutto quanto non prevista dal presente Statuto si fa riferimento alle norme della legge in materia.